VERSAMENTI
Per l'anno 2012 la prima rata è dovuta applicando l'aliquota di base.
I versamenti debbono essere effettuati entro le seguenti date:
l'Imu sullaprima casa - quella considerata quale abitazione principale - si paga in tre rate, con scadenze il 18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre.
- 1° Acconto entro il 18 giugno 2012
- 2° Acconto entro il 17 settembre 2012 (solo per abitazione principale e relative pertinenze)
- Saldo entro il 17 dicembre 2012
Per le seconde case, e tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale si paga in due rate con scadenza il 18 giugno 2012 e il 17 dicembre 2012:
- Acconto entro il 18 giugno 2012
- Saldo entro il 17 dicembre 2012
- E' possibile pagare in unica soluzione entro il 18 giugno 2012
I versamenti debbono essere effettuati ESCLUSIVAMENTE utilizzando il Modello F 24 che può essere presentato per il pagamento presso gli sportelli bancari o gli uffici postali.
NON E' AMMESSO ALCUN ALTRO SISTEMA DI PAGAMENTO.
I codici tributo da utilizzare per il pagamento dell'IMU, istituiti con la Risoluzione n. 35/E dell'Agenzia delle Entrate, sono i seguenti:
3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE
3913 IMU - imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE
3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE
3915 IMU - imposta municipale propria per i terreni - STATO
3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
3917 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO
3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE
3919 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO
3923 IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE
3924 IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE
E' possibile avvalersi di crediti diversi per il pagamento dell'IMU con il Modello F24.
DETRAZIONI
€ 200,00 Detrazione per abitazione principale;
€ 50,00 Detrazione annua per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni fino ad un massimo di € 400,00;
MOLTIPLICATORI
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontaredelle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale "A" e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria catastale A/10
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/5, (tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 01 gennaio 2013);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.