Superficie imponibile
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.
La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i seguenti coefficienti (previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successivi):
• per 160 per i fabbricati dei gruppi catastali A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (con esclusione delle categoria catastale A/10;
• per 80 per i fabbricati della categoria A/10 e nella categoria catastale D/5
• per 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
• per 55 per i fabbricati della categoria C/1
• per 65 per i fabbricati della categoria D (con esclusione della categoria catastale D/5)
• per 110 per terreni agricoli, nonché terreni non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
• per 135 per gli altri terreni agricoli
L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni. In sostanza, vale il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad esempio, se un atto di vendita è stato stipulato il 16 marzo, il mese andrà computato per intero solo per il venditore.
Modalità di versamento
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
TABELLA CODICI TRIBUTO PER F24 – TASI 2014
Tipologia
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Codice tributo
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TASI, abitazione principale e relative pertinenze - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.” |
3958 |
TASI, fabbricati rurali ad uso strumentale - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.” |
3959 |
TASI, aree fabbricabili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.” |
3960 |
TASI, altri fabbricati - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.” |
3961 |
TASI, interessi - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. |
3962 |
TASI, sanzioni - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. |
3963 |
Il Modello F24 è presentabile presso qualsiasi banca o sportello postale.
In sede di compilazione del modello F24 si raccomanda di verificare che il codice Comune riportato nel modello F24 sia “C948” (per il Comune di Concesio), in quanto eventuali errori materiali nell’indicazione ( o nella digitazione da parte degli intermediari ) del codice comportano l’accredito dell’importo versato ad un altro Comune, con conseguente difficoltà di recuperare l’importo stesso.
Nel caso i suddetti errori siano imputabili all’’Intermediario ( Banche, Poste ) nella digitazione del codice lo stesso è tenuto ad effettuare la correzione. Si raccomanda, inoltre, nel caso di versamenti tardivi di provvedere a regolarizzare mediante il ravvedimento operoso e, nel dubbio, di contattare l’ufficio tributi.
Si raccomanda inoltre di verificare:
nello spazio “numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
nello spazio “rateazione/mese rif”, indicare il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”;
nello spazio “anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento.