Una persona è cittadina italiana se:
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
1. Acquisto automatico
Un cittadino straniero acquista la cittadinanza italiana nei seguenti casi:
2. Acquisto a seguito di dichiarazione
Un cittadino straniero per nascita, in possesso di determinati requisiti, o verificandosi alcune condizioni, rende una dichiarazione con la quale manifesta la volontà di acquisto della cittadinanza.
3. Acquisto per concessione a seguito di matrimonio
Il coniuge straniero di cittadino italiano, se risiede legalmente in Italia da almeno 2 anni (1 anno in caso di presenza di figli nati dal matrimonio o adottati) oppure, se risiede all'estero, dopo 3 anni dalla data del matrimonio, può inoltrare domanda al Ministero dell'Interno per l'acquisto della cittadinanza italiana.
La cittadinanza viene conferita con Decreto del Ministro dell'Interno che diventa efficace solo dopo il giuramento dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o davanti all'autorità diplomatico-consolare. L'interessato diventa cittadino italiano il giorno dopo aver prestato giuramento.
La domanda è redatta sugli apposti modelli ministeriali e va presentata al Prefetto competente in relazione al luogo di residenza dell'interessato. Alla domanda, soggetta al versamento postale di un contributo di € 200,00, deve essere allegata tutta la documentazione comprovante i requisiti (non possono più essere accettate autocertificazioni).
4. Acquisto per concessione ordinaria
La legge individua categorie di persone straniere che possono richiedere la concessione della cittadinanza italiana. A tali persone sono richiesti, inoltre, periodi di residenza legale sul territorio italiano di diversa durata.
In tali ipotesi la cittadinanza viene conferita con Decreto del Presidente della Repubblica, che diventa efficace solo dopo il giuramento dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o davanti all'autorità diplomatico-consolare. L'interessato diventa cittadino italiano il giorno dopo aver prestato giuramento.
La domanda è redatta sugli apposti modelli ministeriali e va presentata al Prefetto competente in relazione al luogo di residenza dell'interessato. Alla domanda, soggetta al versamento postale di un contributo di € 200,00, deve essere allegata tutta la documentazione comprovante i requisiti (non possono più essere accettate autocertificazioni).
RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI DISCENDENTI DI CITTADINI ITALIANI (CITTADINANZA IURE SANGUINIS)
Tale procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana riguarda tutti quei soggetti stranieri aventi un avo italiano e nati in uno Stato che ha attribuito ai discendenti la propria cittadinanza "iure soli" (es. gli Stati presenti sul continente americano)
La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è attribuita al Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza, oppure, all'estero, alla rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di residenza (in questo caso l'istanza dovrà essere indirizzata al Consolato italiano competente).
Il procedimento, disciplinato dalla Circolare Ministeriale n. K.28.1 del 1991, è composto da varie fasi:
Alcune osservazioni
RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN BASE A LEGGI SPECIALI
1. Ai sensi dell'art. 1 della legge 379/2000 è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori dell'ex Impero Austro-ungarico ed ai loro discendenti, in possesso dei seguenti requisiti:
- nascita e residenza nei territori facenti parte della provincia di Trento, Bolzano, Gorizia ed in quelli già italiani ceduti alle ex Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975;
- emigrazione all'estero prima della data del 16/07/1920;
- dichiarazione intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, da rendersi davanti all'autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all'estero oppure davanti all'Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia.
2. Ai sensi della legge 124/06 recante "Modifiche alla legge 91/92, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti", è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti che hanno perso il nostro status civitatis a seguito dei Trattati di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975 nonché ai loro discendenti, in presenza dei seguenti requisiti:
(a) nell'ipotesi in cui all'art.17 bis comma 1 lettera a) della legge 05/02/1992 n.91:
- cittadinanza italiana e residenza nei territori ceduti alla ex Jugoslavia alla data di entrata in vigore dei Trattati di Parigi e di Osimo
- perdita della cittadinanza italiana per effetto degli anzidetti Trattati
- appartenenza al gruppo linguistico italiano
(b) nell'ipotesi di cui all'art. 17 bis comma 1 lettera b) della legge 05/02/1992 n.91:
- documentazione comprovante la diretta discendenza del richiedente dai soggetti di cui alla lettera a) e conoscenza della lingua e cultura italiane
L'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è presentata all'Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all'estero oppure all'Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia.
In tutte le casistiche speciali sopra elencate, l'istanza, unitamente alla documentazione idonea a comprovare i requisiti richiesti, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell'Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Ufficio di Stato Civile:
Dal Lunedì al Sabato dalle 10,00 alle 12,30
Il Mercoledì anche dalle 17,00 alle 18,30
Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio
Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio
Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.
Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.