Stato civile - Cittadinanza italiana

 

Una persona è cittadina italiana se:

  1. nasce da padre o madre cittadini italiani dovunque sia avvenuta la nascita.
  2. nasce in territorio italiano, purché sia figlio di ignoti, di apolidi, oppure di stranieri che non seguono la cittadinanza dei genitori per la legge dello Stato di appartenenza.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

1. Acquisto automatico

Un cittadino straniero acquista la cittadinanza italiana nei seguenti casi:

  • Si tratta di un minorenne riconosciuto successivamente alla nascita da padre o da madre di cittadinanza italiana.
  • Si tratta di un minorenne adottato da padre o da madre di cittadinanza italiana.
  • Si tratta di un minorenne il cui genitore, cittadino straniero, acquista la cittadinanza italiana, purché al momento dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore sia con lui convivente.

2. Acquisto a seguito di dichiarazione

Un cittadino straniero per nascita, in possesso di determinati requisiti, o verificandosi alcune condizioni, rende una dichiarazione con la quale manifesta la volontà di acquisto della cittadinanza.

  • Figlio naturale, maggiorenne, riconosciuto da un genitore italiano - Entro un anno dalla data del riconoscimento lo straniero deve esprimere la volontà di diventare cittadino italiano
  • Straniero nato in Italia e legalmente residente in Italia, senza interruzioni, fino al compimento della maggiore età - Può diventare cittadino italiano se rende una dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza tra il 18° ed il 19° anno d'età. La residenza si considera legale quando lo straniero è sempre stato in possesso di regolare titolo di soggiorno ed è sempre stato iscritto in anagrafe dalla nascita fino al compimento del 18° anno d'età.
  • Straniero del quale almeno un genitore oppure un nonno, sono stati cittadini italiani per nascita, e risiede legalmente, al compimento della maggiore età, da almeno due anni, in Italia. Può diventare cittadino italiano se rende una dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza tra il 18° ed il 19° anno d'età
  • Straniero del quale almeno un genitore, oppure un nonno, sono stati cittadini italiani per nascita, che ha assunto pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano - Può diventare cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.

3. Acquisto per concessione a seguito di matrimonio

Il coniuge straniero di cittadino italiano, se risiede legalmente in Italia da almeno 2 anni (1 anno in caso di presenza di figli nati dal matrimonio o adottati) oppure, se risiede all'estero, dopo 3 anni dalla data del matrimonio, può inoltrare domanda al Ministero dell'Interno per l'acquisto della cittadinanza italiana.
La cittadinanza viene conferita con Decreto del Ministro dell'Interno che diventa efficace solo dopo il giuramento dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o davanti all'autorità diplomatico-consolare. L'interessato diventa cittadino italiano il giorno dopo aver prestato giuramento. 
La domanda è redatta sugli apposti modelli ministeriali e va presentata al Prefetto competente in relazione al luogo di residenza dell'interessato. Alla domanda, soggetta al versamento postale di un contributo di € 200,00, deve essere allegata tutta la documentazione comprovante i requisiti (non possono più essere accettate autocertificazioni).

4. Acquisto per concessione ordinaria

La legge individua categorie di persone straniere che possono richiedere la concessione della cittadinanza italiana. A tali persone sono richiesti, inoltre, periodi di residenza legale sul territorio italiano di diversa durata.

  1. Straniero il cui padre o madre o un nonno siano stati cittadini per nascita: 3 anni
  2. Straniero nato nel territorio della Repubblica: 3 anni
  3. Straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano o figlio legittimo maggiorenne di straniero naturalizzato: 5 anni dall'adozione o dall'acquisto della cittadinanza del genitore naturalizzato italiano
  4. Straniero cittadino dell'Unione Europea: 4 anni
  5. Straniero extracomunitario: 10 anni
  6. Straniero che abbia reso eminenti servizi all'Italia o se vi è un eccezionale interesse dello Stato: nessun termine di tempo
  7. Apolide: 5 anni
  8. Straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato anche all'estero: 5 anni di servizio e non si richiede residenza
  9. Straniero affiliato da cittadino prima della Legge 184/1983: 7 anni dopo l'affiliazione

In tali ipotesi la cittadinanza viene conferita con Decreto del Presidente della Repubblica, che diventa efficace solo dopo il giuramento dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o davanti all'autorità diplomatico-consolare. L'interessato diventa cittadino italiano il giorno dopo aver prestato giuramento. 
La domanda è redatta sugli apposti modelli ministeriali e va presentata al Prefetto competente in relazione al luogo di residenza dell'interessato. Alla domanda, soggetta al versamento postale di un contributo di € 200,00, deve essere allegata tutta la documentazione comprovante i requisiti (non possono più essere accettate autocertificazioni).

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI DISCENDENTI DI CITTADINI ITALIANI (CITTADINANZA IURE SANGUINIS)
Tale procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana riguarda tutti quei soggetti stranieri aventi un avo italiano e nati in uno Stato che ha attribuito ai discendenti la propria cittadinanza "iure soli" (es. gli Stati presenti sul continente americano)
La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è attribuita al Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza, oppure, all'estero, alla rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di residenza (in questo caso l'istanza dovrà essere indirizzata al Consolato italiano competente).

Il procedimento, disciplinato dalla Circolare Ministeriale n. K.28.1 del 1991, è composto da varie fasi:

  • L'interessato al riconoscimento deve richiedere innanzitutto l'iscrizione nell'anagrafe del comune, secondo le modalità previste per l'iscrizione in anagrafe dei cittadini stranieri.
  • Una volta iscritto all'anagrafe, lo straniero presenta una apposita domanda al sindaco, in marca da bollo da € 14,62, allegando i seguenti atti in originale:
    • estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano di nascita
    • atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente
    • atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero
    • atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente
    • certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente interessato
    • il certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né il richiedente hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana (se non è presente, lo richiede il Comune).
  • Successivamente, se mancante, l'Ufficiale dello Stato Civile acquisisce dalla competente Autorità consolare italiana il certificato attestante che né gli ascendenti in linea retta né il richiedente hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
  • Una volta effettuato l'accertamento sul possesso dei requisiti, il Sindaco attesterà il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana, predisponendo la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.

Alcune osservazioni

  • La discendenza dall'avo italiano può avvenire esclusivamente per via paterna. Può tuttavia avvenire anche per via materna, ma solo ai figli nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana.
  • figli minori per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi. E' sufficiente che il genitore abbia con sé un atto di nascita idoneo per la trascrizione; il fatto che il figlio sia presente o meno sul territorio italiano è irrilevante ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana.
  • Gli atti originali formati all'estero da autorità straniere devono generalmente essere legalizzati dall'autorità diplomatica italiana competente, nonché tradotti in lingua italiana (la traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica italiana competente). Con riferimento ai requisiti che la documentazione straniera deve possedere per avere validità in Italia (es. necessità di legalizzazione, traduzione, apposizione di Apostille, ecc.), si invita a consultare questa breve guida esplicativa.

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN BASE A LEGGI SPECIALI

1. Ai sensi dell'art. 1 della legge 379/2000 è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori dell'ex Impero Austro-ungarico ed ai loro discendenti, in possesso dei seguenti requisiti:
- nascita e residenza nei territori facenti parte della provincia di Trento, Bolzano, Gorizia ed in quelli già italiani ceduti alle ex Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975;
- emigrazione all'estero prima della data del 16/07/1920;
- dichiarazione intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, da rendersi davanti all'autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all'estero oppure davanti all'Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia.

2. Ai sensi della legge 124/06 recante "Modifiche alla legge 91/92, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti", è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti che hanno perso il nostro status civitatis a seguito dei Trattati di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975 nonché ai loro discendenti, in presenza dei seguenti requisiti:
(a) nell'ipotesi in cui all'art.17 bis comma 1 lettera a) della legge 05/02/1992 n.91:
- cittadinanza italiana e residenza nei territori ceduti alla ex Jugoslavia alla data di entrata in vigore dei Trattati di Parigi e di Osimo
- perdita della cittadinanza italiana per effetto degli anzidetti Trattati
- appartenenza al gruppo linguistico italiano
(b) nell'ipotesi di cui all'art. 17 bis comma 1 lettera b) della legge 05/02/1992 n.91:
- documentazione comprovante la diretta discendenza del richiedente dai soggetti di cui alla lettera a) e conoscenza della lingua e cultura italiane
L'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è presentata all'Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all'estero oppure all'Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia.

In tutte le casistiche speciali sopra elencate, l'istanza, unitamente alla documentazione idonea a comprovare i requisiti richiesti, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell'Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Note

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 13/06/1912, n. 555.
  • Legge 19/05/1975, n. 151
  • Legge 21/04/1983, n. 153
  • Legge 15/05/1986, n. 180
  • Legge 05/02/1992, n. 91
  • D.P.R. 12/10/1993, n. 572
  • Legge 14/12/2000, n. 379
  • D.P.R. 3.11.2000 N. 396

Orari

Ufficio di Stato Civile:

Dal Lunedì al Sabato dalle 10,00 alle 12,30

Il Mercoledì anche dalle 17,00 alle 18,30

Livello di informatizzazione

Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

Livello di informatizzazione futura

Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

Tempi di attivazione del servizio online

Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.

Data di aggiornamento scheda

30/05/2013

Risultati delle indagini di customer satisfaction

Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

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