Accesso agli atti amministrativi.

L’art.22 L.241/90 definisce per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

Per «interessati» si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Per «controinteressati» si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

E’ un «documento amministrativo» ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

La «pubblica amministrazione» sono tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 e dal regolamento comunale. Non sono altresì accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione mediante modulo che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

Entro il termine di 30 giorni l’ente deve fornire la documentazione richiesta qualora accessibile. Decorsi inutilmente detto termine la richiesta si intende respinta e trova applicazione l’art. 25 comma 4.

Adempimenti

Entro il termine di 30 giorni l’ente deve fornire la documentazione richiesta qualora accessibile.

Decorsi inutilmente detto termine la richiesta si intende respinta e trova applicazione l’art. 25 comma 4.

Costi

Rimangono a carico del richiedente i costi di estrazione delle copie degli atti pari a:

formato A4 b/n Euro 0,15 cad.

formato A3 b/n Euro 0,25 cad.

per altri formati o copie a colori l'importo è conteggiato per singolo caso

Tempi

Dalla data di comunicazione di accoglimento dell'istanza il ritiro di copie o la visione degli atti deve avvenire negli orari e con le modalità comunicate.

Note

Le norme che regolano il diritto di accesso ai documenti amministrativi  sono:

1. Legge 241/90 e s.m.-  Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

2. Regolamento per la disciplina di Accesso ai Documenti Amministrativi

3. D.Lgs. 82/2005 e s.m. - Codice Amministrazione Digitale

Orari

martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Livello di informatizzazione

Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio

Livello di informatizzazione futura

Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio

Tempi di attivazione del servizio online

Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.

Data di aggiornamento scheda

05/03/2015

Risultati delle indagini di customer satisfaction

Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Mettiamoci la faccia

esprimi il tuo giudizio sul servizio
premendo uno dei simboli colorati

indica il motivo principale della tua insoddisfazione premendo su uno dei pulsanti

Grazie per il tuo voto. Arrivederci.

Hai già votato per questo servizio. Arrivederci.
Consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi