L'Ici, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, deve essere pagata:
- dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
- dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
- dai concessionari di aree demaniali.
I terreni agricoli sono esenti dall'Ici ai sensi dell'art. 7, lettera H), del D.Lgs. 504/30.12.1992.
Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.
Nel caso di un soggetto che possiede (o altro diritto reale) più immobili deve essere effettuato un versamento per ogni Comune in cui sono situati gli immobili.
Per quanto riguarda i fabbricati, l'ICI si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata:
- per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
- per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
- per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni. In sostanza, vale il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad esempio, se un atto di vendita è stato stipulato il 16 marzo, il mese andrà computato per intero solo per il venditore.
Con le modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2007, per quanto concerne la detrazione per l'abitazione principale (prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 504 del 1992), si stabilisce che la stessa sia collegata alla residenza anagrafica del contribuente. In proposito, è bene ricordare che sino ad oggi la detrazione spettava solo a condizione che il proprietario avesse la dimora abituale nell'immobile, a prescindere dalle risultanze anagrafiche.
L'importo della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
Se si è proprietari dal 1° gennaio, si versa il 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. Se il possesso è stato parziale l'imposta va comunque rapportata ai dodici mesi. A dicembre si calcolerà il conguaglio esatto di quanto dovuto con aliquota e detrazione (se abitazione principale) in vigore nell'anno in corso.
Se si è proprietari dopo il 1° gennaio, l'imposta dovuta per i 12 mesi dell'anno precedente va commisurata ai mesi di possesso nel primo semestre del corrente anno. Con il saldo si dovrà versare l'eventuale conguaglio che risulta dalle variazioni regolamentari deliberate dal Comune per l'anno in corso.
Chi vende un immobile nel primo semestre dell'anno in corso può versare l'imposta dovuta in un'unica soluzione entro il 30 giugno, sulla base delle aliquote e detrazioni del corrente anno.
Alcune situazioni particolari:
- Immobili che hanno cambiato caratteristiche rispetto all'anno precedente.
L'imposta deve essere calcolata applicando alla nuova fattispecie impositiva le aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno precedente relativamente a detta nuova fattispecie.
Così, ad esempio, il contribuente che solo nel corrente anno adibisce l'unità immobiliare ad abitazione principale dovrà calcolare la rata di acconto sulla base dell'aliquota e della detrazione vigenti per le abitazioni principali nell'anno precedente.
- Possesso di immobili nell'anno precedente per meno di 12 mesi.
L'imposta dovuta a titolo di acconto dovrà essere determinata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente, indipendentemente dalla circostanza che nell'anno precedente il periodo di possesso sia stato inferiore all'intero anno. Non essendoci identità di situazioni rispetto allo scorso anno, il contribuente dovrà determinare l'acconto nella misura pari al 50% dell'importo che si sarebbe dovuto versare se avesse posseduto l'immobile per l'intero anno.
- Possesso di immobili per un periodo inferiore ai primi 6 mesi dell'anno in corso.
L'imposta dovuta nell'acconto di giugno dovrà essere commisurata ai dodicesimi dell'importo calcolato sulla base dell'aliquota e delle detrazioni vigenti per l'anno precedente, ed entro il 20 dicembre si dovrà versare l'eventuale conguaglio che risulta dalle variazioni regolamentari deliberate dal Comune per l'anno in corso.
Esempio: il contribuente che, nel primo semestre dell'anno in corso, possiede un immobile per soli 3 mesi dovrà versare entro giugno i 3/12 dell'imposta dovuta per l'intero anno precedente.
Il disposto dell'art. 10, comma 1, del Dlgs n. 504 del 1992 stabilisce, infatti, che l'imposta è dovuta per anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
Il contribuente, se vuole, può versare in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, l'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base dell'aliquota e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso. In tal caso vanno barrate le caselle acconto e saldo nell'apposito bollettino di versamento.
Con il D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006, a decorrere dal mese di maggio 2007, sono anticipati al 16 giugno ed al 16 dicembre i termini per il pagamento dell'imposta rispettivamente in acconto e saldo.
La Legge Finanziaria 2007 stabilisce inoltre che il pagamento dei tributi locali debba avvenire con arrotondamento all'euro. In particolare per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso in caso contrario.
La misura minima per il pagamento ed il versamento è fissata in € 10,33.
I ritardatari possono pagare l'ICI entro 30 giorni dalla scadenza, con l’applicazione della sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati solo sull'imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.
Inoltre, è possibile regolarizzare il versamento dell'imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista: in questo caso si paga la sanzione del 6% dell'imposta stessa, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati soltanto sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo.
L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare. Il pagamento si esegue con il bollettino postale avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento".