Anagrafe - Attestazione regolarità soggiorno cittadini comunitari

 

Dall'11 aprile 2007, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.30 del 6 febbraio 2007, il cittadino dell'Unione Europea che intende soggiornare per un periodo superiore a tre mesi, deve iscriversi all'anagrafe della popolazione residente per ottenere una attestazione che documenti la regolarità del soggiorno.

Tale attestazione ha sostituito il permesso o carta di soggiorno per cittadini comunitari rilasciati fino ad allora dalle Questure.

REQUISITI
Essere regolarmente residenti nel Comune di Capriolo.

Adempimenti

La richiesta di attestazione di iscrizione anagrafica o di attestazione permanente verrà ricevuta solo se completa di tutti i documenti richiesti.

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, PER OGNI PERSONA CHE RICHIEDE L'ATTESTAZIONE
Qualora il cittadino comunitario abbia contestualmente (o comunque non più di 3 mesi prima) richiesto la residenza in Capriolo, alcuni documenti potrebbero già essere stati presentati, senza quindi necessità di farlo nuovamente; è viceversa necessario ripresentare i documenti inerenti l'attività lavorativa se questa è nel frattempo mutata. 
Per ogni persona per la quale si richiede l'attestazione va sempre consegnato:

  1. Due marche da bollo da € 14.62;
  2. La fotocopia del documento di identità del richiedente da allegare alla domanda.
  3. L'originale del permesso di soggiorno scaduto in possesso, se a suo tempo rilasciato, da restituire in Questura. In caso di smarrimento, è necessario produrre la denuncia di smarrimento.

Inoltre:

1. ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER CITTADINO UE IN POSSESSO DI VALIDO PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO

  • Fotocopia del valido permesso/carta di soggiorno, il cui originale verrà ritirato al momento dell'emissione dell'attestazione. In caso di avvenuto smarrimento è necessario dimostrare nuovamente tutti i requisiti (oltre a produrre la denuncia di smarrimento).

2. ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER CITTADINO UE CHE SVOLGE ATTIVITA' LAVORATIVA

  • Documenti comprovanti l'attività lavorativa svolta in Italia e ultima busta paga (si intende la busta paga del mese precedente la richiesta);

OPPURE

  • Iscrizione alla CCIAA o ad Albo professionale, Partita IVA, copia ultima dichiarazione dei redditi.

3. ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER CITTADINO UE CHE NON SVOLGE ATTIVITA' LAVORATIVA MA POSSIEDE RISORSE ECONOMICHE

  • Dimostrazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità è autodichiarata dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e va confermata da copia dell'estratto conto del richiedente non anteriore a 7 giorni. Il requisito delle risorse economiche deve essere soddisfatto personalmente dall'interessato. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, che per il 2011 è il seguente:
    • Dichiarante: € 5.424,90
    • Per ogni familiare in più: € 2.712,45
    • Dichiarante + 2 o più figli minori di 14 anni: € 10.849,80 (importo fisso)
  • Copia dell'estratto conto dal quale risulti tale reddito;
  • Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione, della durata minima di un anno, che copra tutti i rischi sanitari. Sono ritenute valide le assicurazioni stipulate sia in Italia che all'estero di durata non inferiore ad 1 anno a copertura totale di rischi di malattia e infortuni, che rispettino i requisiti del D. Lgs. 30/2007. Sono validi i modelli E106, E120, E121, E109 rilasciati dallo Stato di provenienza in quanto trattasi di attestati comunitari che dando diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sostituiscono validamente la polizza. Non sono valide le tessere sanitarie europee (TEAM) rilasciate dal paese di provenienza.

4. ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER FAMILIARE UE DI CITTADINO COMUNITARIO GIA' REGOLARMENTE SOGGIORNANTE

  • Copia dell'attestazione di iscrizione anagrafica o dell'attestazione permanente del familiare di riferimento (il coniuge, i discendenti diretti (figli) di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge). Se il familiare di riferimento possiede un valido permesso di soggiorno, deve prima di tutto essere convertito in attestazione
  • Documentazione attestante il rapporto di parentela, opportunamente legalizzata o Apostillata se necessario (a meno che tale documentazione non sia già stata consegnata a corredo della pratica di residenza o che non si tratti di atti di stato civile formati o trascritti in Italia), comprovanti le relazioni di parentela.
  • Il cittadino ospitante deve attestare la vivenza a carico dell'ospitato con dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e dimostrare il reddito necessario.

5. ATTESTAZIONE PERMANENTE PER CITTADINO UE

A corredo della domanda di richiesta dell'attestazione (è disponibile anche l'apposito modello con l'aggiunta degli eventuali figli minori presenti in famiglia) vanno allegati:

  • Copia di tutti i permessi/carta di soggiorno precedentemente posseduti, tali da dimostrare l'esistenza di almeno 5 anni di regolare ed ininterrotto soggiorno, collegati alla effettiva residenza sul suolo italiano nel medesimo periodo. In mancanza di tali documenti, l'Ufficio ne verificherà l'esistenza agli atti.
  • Documentazione attestante il rapporto di parentela, opportunamente legalizzata o Apostillata se necessario (a meno che tale documentazione non sia già stata consegnata a corredo della pratica di residenza o che non si tratti di atti di stato civile formati o trascritti in Italia), per i figli minori conviventi inseriti nella medesima domanda.

 

LA DOCUMENTAZIONE MENZIONATA IN TUTTE LE DIFFERENTI CASISTICHE SOPRA RIPORTATE E' VALIDA PER I CASI PIU' DIFFUSI.

SITUAZIONI PARTICOLARI POTREBBERO RICHIEDERE DOCUMENTAZIONE DIVERSA O AGGIUNTIVA.

Costi

Diritti di segreteria € 1,00.

Tempi

L'attestazione viene di norma rilasciata entro 30 giorni dalla ricezione della domanda completa di tutti i documenti.

Note

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro famigliari di circolare liberamente nel territorio degli stati membri".
  • Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n. 19 del 6 aprile 2007.

Settore di riferimento

Area Amministrativa Generale

Dirigente

Francesca Telloli

Sede

Via Chiari 60 25030 Castelcovati

Orari

Da Lunedì a Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, tranne il Giovedì (giorno di chiusura settimanale), Mercoledi dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e Sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00.

Livello di informatizzazione

Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

Livello di informatizzazione futura

Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

Tempi di attivazione del servizio online

Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.

Data di aggiornamento scheda

03/10/2013

Risultati delle indagini di customer satisfaction

Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Mettiamoci la faccia

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