Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; nel Comune di Nave tali soste non possono comunque prolungarsi oltre 1 ora, con l'obbligo di spostarsi di almeno 100 m. dalla precedente sosta. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dal posteggio più vicino.E' vietato l'uso di altoparlanti nel centro storico, nelle vicinanze della casa di riposo, degli edifici scolastici e dei luoghi di culto.L’autorizzazione alla vendita in forma itinerante è valida per l’intero territorio della Regione in cui è stata rilasciata, per la partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago. L’autorizzazione si distingue in due soli settori merceologici: alimentare e non alimentare. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti per l’una e l’altra attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.Il subingresso nell’attività di commercio in forma itinerante è soggetto a previa comunicazione al comune competente.Per poter chiedere l’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante il soggetto interessato deve dichiarare:- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98;- che non sussistano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, 575 (antimafia); di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.Qualora il richiedente intenda commercializzare prodotti appartenenti al settore alimentare, dovrà essere in possesso altresì di uno dei seguenti requisiti professionali:- essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio nel Registro Esercenti il Commercio (R.E.0 );- aver frequentato con esito positivo un corso professionale abilitante al commercio nel settore merceologico alimentare;- aver esercitato in proprio l’attività di vendita dei prodotti alimentari, all’ ingrosso o al dettaglio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennío, ovvero aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività di vendita di prodotti alimentari per almeno due anni nell’ultimo quinquennio.
La comunicazione consiste nella compilazione di un modello da utilizzarsi nel caso di trasferimento di gestione o di proprietà dell’azienda o di un ramo d’ azienda per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante per atto tra vivi o a causa di morte. Tale comunicazione, soggetta a bollo, è da presentarsi al Comune di residenza del subentrante se persona fisica, o sede legale in caso di società.L’interessato nella domanda deve dichiarare:- i dati anagrafici e il codice fiscale;- l’autorizzazione a cui si intende subentrare e il settore o i settori merceologici di appartenenza;- di essere in possesso dei requisiti morali;- di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.La comunicazione deve essere presentata entro 4 mesi dall’avvenuto subingresso pena la decadenza del diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l’attività provvisoriamente fino alla regolarizzazione dei requisiti. La comunicazione deve essere presentata entro un anno. La firma in calce al documento deve essere apposta in presenza del funzionario comunale oppure al modello deve essere allegata fotocopia del documento d’identità.Gli uffici comunali competenti ricevuto il modello di comunicazione, procedono alla verifica di quanto dichiarato. Entro 90 giorni dalla presentazione della comunicazione si deve procedere al rilascio dell’autorizzazione o scatta il silenzio-assenso.
Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio
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Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.
Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.