Da gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche, introdotte con l'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183 alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n.445.
Le disposizioni sono dirette a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra privati e P.A.. A far data dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide solo tra privati; nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi (Enel, Ente Poste Italiane non per il Bancoposta, Gestori Telefonici etc.) I CERTIFICATI SONO SEMPRE SOSTITUITI DALLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE O DALL'ATTO DI NOTORIETA', conseguentemente le amministrazioni e i gestori NON POSSONO più accettarli né richiederli.
L’autocertificazione permette al cittadino di presentare agli enti pubblici, alle imprese che gestiscono servizi pubblici ed ai privati che acconsentono ad accettarla, una propria dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) relativa ai seguenti stati, qualità personali e fatti, elencati all’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in sostituzione della normale certificazione rilasciata dagli uffici competenti:
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce.
L’elenco è tassativo: tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 possono essere comprovati dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
I dati relativi al cognome, al nome, al luogo e alla data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza, attestati in documenti d’identità o di riconoscimento (es. la carta d’identità, la patente di guida, il passaporto, il porto d’arma, il libretto di pensione) rilasciati dalla Pubblica Amministrazione ed in corso di validità, possono essere comprovati dal cittadino senza ricorrere alla compilazione dell’autocertificazione, ma semplicemente esibendo il documento d’identità o di riconoscimento. In questo caso la Pubblica Amministrazione o il gestore esercente di pubblico servizio prende nota delle informazioni contenute nel documento d’identità o di riconoscimento acquisendo un fotocopia NON AUTENTICATA del documento stesso.
Se il documento d’identità o di riconoscimento esibito dal cittadino è scaduto, ma i dati in esso contenuti non hanno subito alcuna variazione, il cittadino può dichiarare, sulla fotocopia del documento, che i dati sono ancora validi e determinati requisiti, secondo quanto previsto dall'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 .
La mancata accettazione, da parte della Pubblica Amministrazione o dei gestori o esercenti di pubblici servizi, dell’autocertificazione, costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai sensi dell’art. 74 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori o esercenti di pubblici servizi non possono richiedere al cittadino certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in loro possesso o che comunque siano tenuti a certificare. In particolare, per quanto riguarda gli estratti degli atti di stato civile (estratti di nascita, matrimonio, morte), questi possono essere richiesti al cittadino solo ed esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile. Negli altri casi questi documenti vengono acquisiti d’ufficio.
I moduli per l'autocertificazione da presentarsi alle Pubbliche Amministrazioni ed ai privati (che acconsentono ad accettarla) sono disponibili:
I cittadini possono utilizzare gli stampati predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
La firma apposta dall’interessato in fondo all’autocertificazione NON DEVE ESSERE AUTENTICATA e quindi l’autocertificazione non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, ma è gratuita.
Grazie all’autocertificazione il cittadino può evitare di richiedere i certificati necessari ad avviare una pratica presso un ufficio. Inoltre l’autocertificazione ha titolo definitivo: ciò significa che il cittadino non deve presentare neppure successivamente, alla conclusione del procedimento avviato, nessuno dei certificati sostituiti dall’autocertificazione.
Normativa di Riferimento:
DPR n. 445 del 28 dicembre 2000
Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio
Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio
Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.
Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.