L’autocertificazione permette al cittadino di presentare agli enti pubblici, alle imprese che gestiscono servizi pubblici ed ai privati che acconsentono ad accettarla, una propria dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) relativa ai seguenti stati, qualità personali e fatti, elencati all’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in sostituzione della normale certificazione rilasciata dagli uffici competenti:
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce.
L’elenco è tassativo: tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 possono essere comprovati dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Limiti nell’utilizzo dell’autocertificazione:
I certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da nessun altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive, rilasciato dal medico di base, con validità per l’intero anno scolastico.
Esibizione del documento d’identità o riconoscimento
I dati relativi al cognome, al nome, al luogo e alla data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza, attestati in documenti d’identità o di riconoscimento (es. la carta d’identità, la patente di guida, il passaporto, il porto d’arma, il libretto di pensione) rilasciati dalla Pubblica Amministrazione ed in corso di validità, possono essere comprovati dal cittadino senza ricorrere alla compilazione dell’autocertificazione, ma semplicemente esibendo il documento d’identità o di riconoscimento. In questo caso la Pubblica Amministrazione o il gestore esercente di pubblico servizio prende nota delle informazioni contenute nel documento d’identità o di riconoscimento acquisendo un fotocopia NON AUTENTICATA del documento stesso.
Se il documento d’identità o di riconoscimento esibito dal cittadino è scaduto, ma i dati in esso contenuti non hanno subito alcuna variazione, il cittadino può dichiarare, sulla fotocopia del documento, che i dati sono ancora validi e determinati requisiti, secondo quanto previsto dall'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
La mancata accettazione, da parte della Pubblica Amministrazione o dei gestori o esercenti di pubblici servizi, dell’autocertificazione, costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai sensi dell’art. 74 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori o esercenti di pubblici servizi non possono richiedere al cittadino certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in loro possesso o che comunque siano tenuti a certificare. In particolare, per quanto riguarda gli estratti degli atti di stato civile (estratti di nascita, matrimonio, morte), questi possono essere richiesti al cittadino solo ed esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile. Negli altri casi questi documenti vengono acquisiti d’ufficio.
I cittadini possono utilizzare gli stampati predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
La firma apposta dall’interessato in fondo all’autocertificazione NON DEVE ESSERE AUTENTICATA e quindi l’autocertificazione non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, ma è gratuita.
Grazie all’autocertificazione il cittadino può evitare di richiedere i certificati necessari ad avviare una pratica presso un ufficio. Inoltre l’autocertificazione ha titolo definitivo: ciò significa che il cittadino non deve presentare neppure successivamente, alla conclusione del procedimento avviato, nessuno dei certificati sostituiti dall’autocertificazione
I moduli per l'autocertificazione da presentarsi alle Pubbliche Amministrazioni ed ai privati (che acconsentono ad accettarla) sono disponibili:
Area amministrativo - contabile
Ufficio di stato civile, anagrafe, leva, protocollo
Giordano Emer
030 6830016 int 1
protocollo@comune.caino.bs.it
Via Villa Mattina 9 25070 Caino
Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio
Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio
Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.
Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.