La Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 7 settembre 2010, prevede all'art. 3 importanti misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.
Gli art. 3 e 6 di tale Legge dettano disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finaziari relativi ai lavori, servizi e forniture pubbliche.Ai sensi dell'art. 3 della Legge in oggetto, l'appaltatore/fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Utilizzo di conti correnti dedicati e di bonifici
Al fine di prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonchè i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, nonchè alla gestione dei finanziamenti pubblici, devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Clausola di assunzione e degli obblighi di tracciabilità
La stazione appaltante:
- nei contratti sottoscritti con gli appaltatori rerlativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, verifica che sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Clausola risolutiva espressa
I contratti devono essere muniti, altresì, di una clausola risolutiva espressa, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
Modalità di effettuazione dei bonifici (per lavori pubblici e/o similari soggetti al rilascio del codice CUP)
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifi bancari o postali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di porgetto (CUP) relativo al contratto oggetto di pagamento. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministro.