L'IMU, imposta municipale propria, è stata introdotta dal D.L. 201/2011 (c.d. manovra anticrisi o manovra Monti) convertito dalla legge 214/2011.
Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono:
I terreni agricoli sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera H), del D.Lgs. 504/30.12.1992.
Nel caso di un soggetto che possiede (o altro diritto reale) più immobili deve essere effettuato un versamento per ogni Comune in cui sono situati gli immobili.
Per quanto riguarda i fabbricati, l'ICI si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i seguenti coefficienti (previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011):
L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni. In sostanza, vale il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad esempio, se un atto di vendita è stato stipulato il 16 marzo, il mese andrà computato per intero solo per il venditore.
Con le modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2007, per quanto concerne la detrazione per l'abitazione principale (prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 504 del 1992), si stabilisce che la stessa sia collegata alla residenza anagrafica del contribuente. In proposito, è bene ricordare che sino ad oggi la detrazione spettava solo a condizione che il proprietario avesse la dimora abituale nell'immobile, a prescindere dalle risultanze anagrafiche.
L'importo della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
Se si è proprietari dal 1° gennaio, si versa il 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. Se il possesso è stato parziale l'imposta va comunque rapportata ai dodici mesi. A dicembre si calcolerà il conguaglio esatto di quanto dovuto con aliquota e detrazione (se abitazione principale) in vigore nell'anno in corso.
Se si è proprietari dopo il 1° gennaio, l'imposta dovuta per i 12 mesi dell'anno precedente va commisurata ai mesi di possesso nel primo semestre del corrente anno. Con il saldo si dovrà versare l'eventuale conguaglio che risulta dalle variazioni regolamentari deliberate dal Comune per l'anno in corso.
Chi vende un immobile nel primo semestre dell'anno in corso può versare l'imposta dovuta in un'unica soluzione entro il 16 giugno, sulla base delle aliquote e detrazioni del corrente anno.
Alcune situazioni particolari:
L'imposta deve essere calcolata applicando alla nuova fattispecie impositiva le aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno precedente relativamente a detta nuova fattispecie.
Così, ad esempio, il contribuente che solo nel corrente anno adibisce l'unità immobiliare ad abitazione principale dovrà calcolare la rata di acconto sulla base dell'aliquota e della detrazione vigenti per le abitazioni principali nell'anno precedente.
L'imposta dovuta a titolo di acconto dovrà essere determinata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente, indipendentemente dalla circostanza che nell'anno precedente il periodo di possesso sia stato inferiore all'intero anno. Non essendoci identità di situazioni rispetto allo scorso anno, il contribuente dovrà determinare l'acconto nella misura pari al 50% dell'importo che si sarebbe dovuto versare se avesse posseduto l'immobile per l'intero anno.
Inoltro richiesta. Possibile avviare on-line la procedura che porta all'erogazione del servizio
Inoltro richiesta. Possibile avviare on-line la procedura che porta all'erogazione del servizio
Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.
Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.